Cassazione: sicurezza, per la delega serve l’accettazione del delegato

Cassazione: per la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro serve l’accettazione da parte del delegato

Cassazione: per la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro serve l’accettazione da parte del delegato.

La sentenza 25359/2012 della sezione III della Cassazione ha affermato che:
– l’accettazione da parte del delegato deve essere documentabile,
– in caso contrario il trasferimento di funzioni non risulta valido
– e la responsabilità rimane in capo al delegante.

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Sintesi della sentenza

Il giudice , oltre ad esprimere un giudizio complessivo sulla rilevanza dell’intero corredo probatorio, ha poi ritenuto di specificare come, in modo particolare, dall’esame degli atti risultasse dubbia l’efficacia delle deleghe rilasciate dall’imputato a terzi con riferimento alle funzioni concernenti i fatti oggetto di imputazione.

Viene così stigmatizzata l’unilateralità che contraddistingue detti atti e la mancanza di qualsivoglia forma d accettazione da parte dei soggetti delegati, rilevando che tale situazione impedisce di escludere la responsabilità dell’imputato.

Tale assunto viene contestato in ricorso, ravvisando l’errore di diritto conseguente ad una errata considerazione dei requisiti richiesti per la validità della delega di funzioni, ma non coglie nel segno.

Come è noto, la particolarità della delega di funzioni è data dalla mancanza di una specifica previsione normativa e dalla rilevanza che essa assume con riferimento alle attività delle imprese, specie se di notevoli dimensioni.

Ciò ha determinato la necessità di individuare la possibilità, per il titolare dell’impresa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall’inosservanza dei quali potrebbe derivare una responsabilità penale ed ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente. A tale esigenza si contrappone, altresì, quella di evitare che, attraverso lo strumento della delega, anche il soggetto che possa soddisfare l’obbligo giuridico impostogli dalla legge abbia la possibilità di non adempiervi, sfuggendo le conseguenti responsabilità attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a terzi.

La necessità di impedire un improprio utilizzo della delega di funzioni ha indotto la giurisprudenza ad elaborare, nel tempo, un accurata ricognizione dei requisiti richiesti per la validità della stessa e tra questi, contrariamente a quanto affermato in ricorso, vi è senz’altro anche l’accettazione da parte del delegato.

Si è infatti ripetutamente affermato, proprio con riferimento alla materia antinfortunistica, che l’atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive

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