Con Sentenza del 4 aprile 2011, n. 2100, la VI Sezione del Consiglio di Stato afferma che ai fini della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici risulta condizione preclusiva laver commesso anche una sola violazione.
Non è conseguentemente necessario, per leffetto preclusivo, che vengano accertate una pluralità di violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
La definitività dellaccertamento dellinosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti allimprenditore e si renda, quindi, necessario attendere lesito del contenzioso instaurato.
La violazione contributiva risulta grave quando supera i limiti di tolleranza stabiliti dallarticolo 8, comma 3 del DM 24-10-2007.
Il requisito di correttezza contributiva va posseduto alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.
La definitività dellaccertamento dellinosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti allimprenditore e si renda, quindi, necessario attendere lesito del contenzioso instaurato.
La violazione contributiva risulta grave quando supera i limiti di tolleranza stabiliti dallarticolo 8, comma 3 del DM 24-10-2007.
Il requisito di correttezza contributiva va posseduto alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.
(LG-FF)
Fonte: Consiglio di Stato
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