CE – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 23/35 del 27-1-2010 è pubblicata la Decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Nel maggio 2004 il Consiglio della Comunità europea ha autorizzato la Commissione europea a condurre, a nome della Comunità europea, i negoziati relativi alla convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità (“convenzione ONU”).

La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità all’interno dell’Unione europea, cui sia la Comunità che i suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.

Tale convenzione è stata approvata a nome della Comunità, fatta salva una riserva relativa all’articolo 27, paragrafo 1 dove recita che:
“1-Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accettabile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative anche legislative, in particolare al fine di:
a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro;
b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua;
e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disa abilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro e nel reinserimento nello stesso;
f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio;
g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere i programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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