CE – Stoccaggio sicuro del mercurio metallico non più utilizzato nell’industria.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 14/10 del 20-1-2009 è pubblicata la Raccomandazione 2009-39-CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa allo stoccaggio sicuro del mercurio metallico non più utilizzato nell’industria dei cloro-alcali.

Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale accoglieva positivamente la strategia adottata dal Consiglio il 24 giugno 2005 con la quale veniva invitata la Commissione a garantire lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri del mercurio prodotto anche dall’industria dei cloro-alcali, secondo un calendario coerente con i tempi fissati per la prevista eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno,poi, adottato il regolamento (CE) n. 1102/2008, del 22 ottobre 2008, relativo al di vieto di esportazione di mercurio metallico e di alcuni composti e miscele di mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Euro Chlor, l’associazione dei produttori di cloro – alcali, con il sostegno delle imprese che ne fanno parte, ha sottoscritto un impegno a favore dello stoccaggio in sicurezza del mercurio che non è più necessario utilizzare nei processi di produzione dei cloro-alcali (mercurio ritirato dalla produzione). Tutte le imprese dell’industria dei cloro-alcali che operano all’interno della Comunità possono sottoscrivere tale impegno nel rispetto di condizioni oggettive e non discriminatorie.

Sulla base della strategia comunitaria sul mercurio, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare la seguente Raccomandazione il cui punto 1 stabilisce che:

“1. E’ opportuno che i membri di euroChlor e tutte le altre imprese dell’industria dei cloro-alcali che operano all’interno della Comunità e che aderiranno all’accordo volontario euroChlor sullo stoccaggio in sicurezza del mercurio ritirato dalla produzione (cioè il mercurio metallico che non risulta più necessario per il futuro funzionamento degli impianti che utilizzano la tecnica delle celle di mercurio) selezionino con la massima attenzione gli impianti di stoccaggio di tale mercurio e concludano contratti con gli operatori di questo genere di impianti di stoccaggio classificati e autorizzati ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. I suddetti contratti dovrebbero basarsi su condizioni oggettive e non discriminatorie.
“2. E’ opportuno che i membri di euro Chlor s’impegnino a rispettare i requisiti tecnici di standard elevato per quanto riguarda il confinamento del mercurio., le operazioni di preparazione e riempimento e le attività di carico e scarico dei container”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo