CEM: Direttiva UE sui campi elettromagnetici, Apprtofondimento ARPAT

Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Approfondimento di arpat.toscana.it

Approvata la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

La Direttiva è stata approvata il 20 giugno dal Consiglio dei Ministri dell’occupazione e delle politiche sociali dell’Unione Europea e pubblicata in Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno 2013.

Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.

La data di recepimento della direttiva è fissata al 1° luglio 2016, si evidenzia che tale recepimento implicherà una riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgs. 81/08.

La nuova direttiva è frutto di un lungo e complesso negoziato al Gruppo “Affari Sociali” del Consiglio UE, durato quasi un anno e mezzo ed è ispirata alle più recenti linee guida dell’International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), in particolare le raccomandazioni sui campi magnetici statici (2009) e quelle sui campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (2010).

La recente Direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici.

Una delle novità principali presenti nel testo sono i nuovi criteri in merito a:

– VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
– VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
– VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.

Nell’attesa del recepimento il principio generale a cui riferirsi rimane quello indicato dall’art. 28 del D.lgs. 81/2008, e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181, che, al comma 1, cita: “Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.

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