Certificati per l’attività sportiva non agonistica, le linee guida del Ministero della Salute

Il Ministro della salute ha firmato il decreto 8 agosto 2014 che contiene le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.

Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.

Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.

Chi deve fare il certificato:

– gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione;
– coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti);
– chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quali sono i medici certificatori:

– il medico di medicina generale per i propri assistiti;
– il pediatra di libera scelta per i propri assistiti:
– il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Quando fare i controlli e quanto dura il certificato:

– il controllo deve essere annuale;
– il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Quali esami clinici sono necessari:

– per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;
– per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente;
– anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente;
– il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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