Certificato di esecuzione dei lavori: In G.U. una Determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008 la Determinazione 8 ottobre 2008, recante Dichiarazione di «buon esito» contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

L’esigenza di emanare tale determinazione è nata dalla constatazione dell’esistenza di problematiche inerenti la dichiarazione di «buon esito» da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 22, comma 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

La questione è stata ritenuta meritevole di un approfondimento, tra l’altro in considerazione della necessità che le SOA possano disporre di certificati dai quali desumere con certezza gli elementi suscettibili di una utile valutazione al fine del rilascio dell’attestato di qualificazione.
Si ricorda che “come è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tra i requisiti di ordine speciale che le imprese di costruzione devono possedere per il conseguimento della qualificazione, figura l’adeguata idoneita’ tecnica ed organizzativa.
L’idoneita’ tecnica e’ documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall’art. 22, comma 7, cosi’ come precisano il comma 5, lettera b) ed il comma 6 del citato art. 18.
L’art. 22 del medesimo regolamento prevede che «i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito …» (comma 5), e che «i certificati di esecuzione dei lavori … contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito» (comma 7, primo periodo).

Oltre queste indicazioni di carattere generale, vi e’ poi la seguente disposizione settoriale: «Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorita’ preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, di buon esito degli
interventi eseguiti» (comma 7, secondo periodo).

Dalle suddette norme risulta chiara l’indispensabilita’ dell’espressa dichiarazione di «buon esito», che deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinche’ tali documenti siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento dell’attestato di qualificazione.”

(AG)

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