Certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni.

Nel S.O. n. 15 della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 concernente l’”Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.

Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fine di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.

Come previsto al Capo II del presente decreto, c ciascun macchinista deve avere l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:
a) una licenza, redatta in conformità dell’allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l’autorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità;
b) uno o più certificati, redatti in conformità dell’allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato ma circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.

La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità europea ed è rilasciata dall’Agenzia ferroviaria europea (ERA) in lingua italiana ed è di proprietà del titolare.

Il certificato è rilasciato dall’impresa ferroviaria o dal gestore delle infrastrutture di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato è di proprietà dell’impresa o del gestore dell’infrastruttura che la rilascia. Tuttavia, conformemente all’art. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.

(LG-FF)

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