Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dellarticolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fine di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
Come previsto al Capo II del presente decreto, c ciascun macchinista deve avere lidoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:
a) una licenza, redatta in conformità dellallegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e lautorità competente che la rilascia e riporta la durata di validità;
b) uno o più certificati, redatti in conformità dellallegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato ma circolare ed i veicoli che il titolare è autorizzato a condurre.
La licenza è valida su tutto il territorio della Comunità europea ed è rilasciata dallAgenzia ferroviaria europea (ERA) in lingua italiana ed è di proprietà del titolare.
Il certificato è rilasciato dallimpresa ferroviaria o dal gestore delle infrastrutture di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato è di proprietà dellimpresa o del gestore dellinfrastruttura che la rilascia. Tuttavia, conformemente allart. 17, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata.
(LG-FF)