Certificazione dei sistemi di qualità nei lavori pubblici

La Determinazione 14 maggio 2003 dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.

L’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in relazione alle diverse interpretazioni maturate nell’ ambito delle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi, ha adottato la Determinazione 14 maggio 2003 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003 – con la quale rende noti i metodi di ” Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità SOA/379. ( Determinazione n. 11/2003). In particolare, la questione è sorta dalla presunta differenziazione operata dagli organismi di accreditamento per la certificazione, come il SINCERT il quale afferma che le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell’ impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile, almeno ai fini del rilascio della certificazione di sistema qualità. Il SINCERT ritiene, in sostanza, che al fine di garantire il valore delle certificazioni sia opportuno riferirle alle sole categorie di lavorazione eseguite dall’ impresa.Il consiglio dell’ Autorità, sulla base dei chiarimenti forniti dal SINCERT, ritiene la certificazione o la dichiarazione fanno riferimento ai requisiti della normativa tecnica volontaria ma vengono utilizzate ai fini propri di specifiche legislazioni nazionali; che le certificazioni e le dichiarazioni devono essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati da enti che aderiscono ad accordi internazionali multilaterali di mutuo riconoscimento; che l’ Autorità, di concerto con il SINCERT può introdurre requisiti aggiuntivi che siano ritenuti idonei a garantire il valore e la credibilità delle certificazioni e documentazioni, quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge. Le certificazioni devono riportare, inoltre, dizioni del seguente tipo: ” Sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05 o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : ” La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’ impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’ art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 “.

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