CGE – Non si perdono le ferie non godute per malattia.

Così i giudici europei di Lussemburgo hanno interpretato la direttiva europea su alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro con la Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 “Condizioni di lavoro-Organizzazione dell’orario di lavoro-Dir. 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite-Congedo per malattia –Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia –Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia”.

Dunque, non si perdono le ferie annuali di cui non si è potuto godere per malattia. Non solo: al lavoratore spetta anche un indennizzo per le ferie annuali retribuite non godute. Tutti i Paesi membri dell’Unione sono tenuti a conformarsi alla Sentenza della Corte del 20 gennaio 2009.

L’interpretazione è stata richiesta dal Landesarbeitsgericht di Dusseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) nell’ambito di controversie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite dei lavoratori che si trovano in congedo per malattia.

Il primo caso: il Tribunale tedesco doveva pronunciarsi sull’indennità dovuta a un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite a causa dell’inabilità al lavoro che ha condotto il lavoratore alla pensione. Secondo la normativa tedesca, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute si estingue alla fine dell’anno civile di riferimento e, al più tardi, allo scadere di un periodo di riporto che, salvo deroga in favore del lavoratore fissata dal contratto collettivo, ha una durata pari a tre mesi. Qualora il lavoratore sia stato inabile al lavoro sino alla fine di tale periodo di riporto, le ferie annuali retribuite nmon godute non devono essere compensate, alla cessazione del rapporto lavorativo, mediante un’indennità finanziaria.

Secondo caso: la House of Lords, oltre che su un’analoga richiesta di indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo di riferimento definito dal diritto britannico, deve pronunciarsi sul caso di un lavoratore che, nel corso di un congedo per malattia di durata indeterminata, ha chiesto al proprio datore di lavoro di fruire di alcuni giorni di ferie annuali retribuite nei due mesi successivi alla domanda.
Nella Sentenza (vedi link) la Corte rileva che il diritto al congedo per malattia e le modalità del suo esercizio non sono disciplinati dal diritto comunitario. Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, gli Stati membri definiscono le sue condizioni di esercizio e di attuazione, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori se ne possono avvalere, astenendosi però dal condizionare il sorgere stesso di tale diritto. E il diritto alle ferie annuali retribuite sancito dalla direttiva sull’orario di lavoro non osta, in linea di principio, né all’autorizzazione di ferie annuali retribuite durante un periodo di congedo per malattia né alla loro interdizione, purchè il lavoratore interessato abbia la possibilità di esercitare il suo diritto nel corso di un altro periodo.

Se le modalità di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite nei diversi Stati membri sono decise dagli stessi Stati, le modalità di riporto delle ferie non godute sono subordinate a taluni limiti.

La decisione, dunque, è la seguente: il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore si stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie a annuali retribuite.

(LG-FF)

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