Nel citato decreto-legge 137/2008 allarticolo 4 si legge :
1. Nellambito degli obiettivi di contenimento di cui allarticolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene conto comunque delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui allarticolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto allorario dobbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
(LG-FF)