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Decreto
Art. 1
Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713
1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’art. 3,
punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30
dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela»
o «miscele»;
b) all’art. 2-bis, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla
seguente: «d) la realizzazione, sul territorio, di sperimentazione
animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo
scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla
data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o piu’
metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n.
440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei
metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (BEACH) o nell’allegato VIII.»;
c) all’art. 2-ter, il comma 1 e’ sostituito dal seguente «1. E’
vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate
come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la
riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Una sostanza classificata nella categoria 2 puo’ essere utilizzata
nei cosmetici se e’ stata sottoposta alla valutazione del comitato
scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata
accettabile per l’utilizzo nei prodotto cosmetici.»;
d) all’art. 10-ter, l’ultimo periodo del comma 9-bis e’
sostituito dal seguente «Le informazioni quantitative di cui alla
lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono
limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una
delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I
del regolamento (CE) n. 1272/2008:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15
tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla
funzione sessuale e la fertilita’ o sullo sviluppo, 3.8 effetti
diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1.»;
e) omissis
OMISSIS
(LP)