In particolare vengono introdotti gli articoli da 49-bis a Art. 49-duodecies e modificate le sanzioni (art. 89, commi 1 e 2). Gli artt. da 49-bis a 49-ter trattano il campo di applicazione, le definizioni e i valori di esposizione, gli artt. da 49-quater a 49-nonies la valutazione dei rischi, le misure e luso dei DPI, gli artt. da 49-nonies a 49-duodecies linformazione, la sorveglianza sanitaria, le deroghe.
L’entrata in vigore è differenziata (Art. 7):
– le disposizioni di cui agli articoli 2 (Titolo V-bis) e 3 (sanzioni) si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi i settori sotto riportati.
– per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
– per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui allarticolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. 277/91. Inoltre limitatamente al danno uditivo, non si applica larticolo 24 del DPR 303/56; è soppressa la voce “rumori” nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303/56.
Art. 2 (Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994)
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
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