Ciampi ha firmato il nuovo decreto “Rumore”: inserito il Titolo V – bis Lgs. 626/94

Anticipiamo i temini del “Decreto Rumore”, già firmato dal Presidente della Repubblica e in attesa di pubblicazione sulla G.U. Il decreto recepisce la Direttiva 2003/10/CE, che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito e introduce un nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94.

Il decreto recepisce la Direttiva 2003/10/CE, che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito e introduce un nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94.

In particolare vengono introdotti gli articoli da 49-bis a Art. 49-duodecies e modificate le sanzioni (art. 89, commi 1 e 2). Gli artt. da 49-bis a 49-ter trattano il campo di applicazione, le definizioni e i valori di esposizione, gli artt. da 49-quater a 49-nonies la valutazione dei rischi, le misure e l’uso dei DPI, gli artt. da 49-nonies a 49-duodecies l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le deroghe.

L’entrata in vigore è differenziata (Art. 7):
– le disposizioni di cui agli articoli 2 (Titolo V-bis) e 3 (sanzioni) si applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi i settori sotto riportati.
– per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
– per i settori della musica e delle attività ricreative, le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. 277/91. Inoltre limitatamente al danno uditivo, non si applica l’articolo 24 del DPR 303/56; è soppressa la voce “rumori” nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303/56.

Art. 2 (Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994)

1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
<aggiornato al 17/04/2006

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