Circolare Inail n. 15 dell’11 aprile 2016 – Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

L’art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Circolare n. 15 dell’11 aprile 2016

Organi: Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.

Oggetto: Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

L’art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016) ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a
carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
già disciplinata, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall’art. 12 del decreto
legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 agosto
2014, n.114.
Tale Fondo è destinato a reintegrare l’Istituto dei premi dovuti per i volontari,
garantendo una copertura assicurativa nei limiti di uno stanziamento pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa
introdotta dalla Legge di stabilità per gli anni 2016 e 2017 sono i medesimi stabiliti in attuazione dell’art. 12 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge dell’11 agosto 2014, n.114.
Nelle more dell’adozione del relativo decreto ministeriale, in corso di predisposizione,
con la presente circolare, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, si illustrano le novità introdotte dalla nuova norma, che riguardano l’ambito
soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini
di utilità sociale e l’estensione della platea dei soggetti promotori, nonché le istruzioni
operative per l’applicazione della disciplina in esame.

Fonte: INAIL

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