Dal 25 settembre 2012, le amministrazioni locali potranno sostituire cartaceo dellanagrafe con ladozione di un sistema esclusivamente informatizzato.
A patto che tale sistema garantisca tutti gli standards di sicurezza previsti dalla vigente legislazione.
E previsto dalla Circolare n.23/2012 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero interno, dopo lavvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2012, del Dpr n. 154/2012, quale regolamento attuativo in materia di semplificazioni anagrafiche ai sensi dellarticolo 5 del DL n.5/2012.
Qualora si tratti di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune, è sempre l’ufficiale di anagrafe che, dopo l’iscrizione, trasmette al comune di provenienza (o all’Aire se il cittadino risiedeva all’estero), i dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, così da permettere al comune di provenienza una celere cancellazione dal proprio data base.
L’ufficiale di anagrafe, poi, ha 45 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini interessati.
Qualora dovessero riscontrarsi anomalie, l’ufficiale è tenuto a inviare una comunicazione cui il cittadino è tenuto a produrre proprie osservazioni.
Se queste non si presentano o le stesse non sono sufficienti a rimuovere le cause ostative, viene ripristinata di diritto la situazione precedente.
Diverso il caso in cui l’ufficiale di anagrafe non invia nulla.
In questi casi, il procedimento di variazione o iscrizione si intende correttamente perfezionato.