Circolare n. 3/2008 su Formazione lavoratori ponteggi e funi da concludere entro il 23 febbraio 2009

Con circolare n. 3 del 25 gennaio 2008 (Prot. n.: 15/VI/1436), la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, fornisce chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Circolare n. 3/2008. Obblighi del datore di lavoro: artt. 36-quater e 36-quinquies del D.Lgs n. 626/94.

I corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi devono essere conclusi entro il 23 febbraio 2009.

La Circolare 3/2008 fonisce ulteriore conferma che la scadenza dei Corsi di Formazione e aggiornamento per RSPP/ASPP è il 14 febbraio 2008.

Infatti, con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2008 (Prot. n.: 15/VI/1436), la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, fornisce chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

La Circolare n. 3/2008 recita:
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro cui effettuare i corsi di formazione previsti da:
– art. 36-quater, commi 9 e 10 e
– art. 36-quinquies, comma 5
del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.,
chiarimenti che scaturiscono anche dalle difficoltà di effettuazione della parte pratica del percorso formativo.

Al riguardo, in accordo con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., si precisa che i termini di scadenza del 23.02.2008 (cioè dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009.

Come si noterà la Circ. 3/2008 fa riferimento al 26/2/2009 quale scadenza dei “due anni” indicati dal D.Lgs. 626/94 agli:
– art. 36-quater, commi 9 e 10 e
– art. 36-quinquies, comma 5
cioè:
– due anni dalla pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni (G.U. 26/02/2006, n. 45),
– cui si aggiunge un anno per la loro “attivazione”.

Riassumendo l’obbligo decorre 2+1 = 3 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 2 anni previsti dal D.Lgs. 626/94, agli artt. 36-quater, commi 9 e 36-quinquies, comma 5
+ 1 anno (inteso come tempo necessario per l’attivazione dei Corsi).

Viceversa, per quanto riguarda i RSPP/ASPP, il D.Lgs. 195/2003 fa riferimento a UN ANNO (art. 3, comma 1 e 2).
Poichè l’Accordo Stato-Regioni relativo ai RSPP e ASPP del 26/01/2006 è entrato in vigore il 14/02/2006 (G.U. 14/02/2006, n. 37), ne risulta che (seguendo lo stesso “ragionamento” della Circolare 3/2008), la scadenza per la frequenza ai Corsi di Formazione NON può che essere il 14 febbraio 2008.
Cioè:
l’obbligo decorre 1+1 = 2 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 1 anni previsti dal D.Lgs. 195/2003, all’art. 3, comma 1
+ 1 anno (inteso come tempo necessario per l’attivazione dei Corsi).

(RPav)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo