In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di età fino a 8 mesi la denominazione di vendita sarà vitello o carne di vitello, mentre per quelle da 8 a 12 mesi è prevista la denominazione vitellone o carne di vitellone. Per i bovini adulti lunica denominazione di vendita obbligatoria è bovino adulto. Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvata ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento(CE) n. 1760/2000.
Valgono al riguardo le indicazioni fornite con Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Ciò anche in caso di bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse A: animale maschio non castrato di età inferiore ai due anni prevista dal predetto regolamento(CE) n. 1183/2006 allorchè si intenda riportare la dizione vitellone (bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi)comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento(CE) n.700/2007.
Per i disciplinari che prevedono questultima possibilità, linformazione vitellone deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita bovino adulto.
(LG-FF)