Circolare sull’etichettatura delle carni bovine -Categoria “Vitellone”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2008 è pubblicata la Circolare 24 luglio 2008, n. 2 del direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi del Ministero per le Politiche Agricole avente per oggetto: Decreto 30 agosto 2000 – modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II sull’etichettatura delle carni bovine- Categoria “Vitellone”.

Le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento(CE)n. 700/2007 e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008.

In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di età fino a 8 mesi la denominazione di vendita sarà “vitello” o “carne di vitello”, mentre per quelle da 8 a 12 mesi è prevista la denominazione “vitellone” o “carne di vitellone”. Per i bovini adulti l’unica denominazione di vendita obbligatoria è “bovino adulto”. Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria è necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvata ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento(CE) n. 1760/2000.

Valgono al riguardo le indicazioni fornite con Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Ciò anche in caso di bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse “A”: animale maschio non castrato di età inferiore ai due anni prevista dal predetto regolamento(CE) n. 1183/2006 allorchè si intenda riportare la dizione “vitellone” (bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi)comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento(CE) n.700/2007.

Per i disciplinari che prevedono quest’ultima possibilità, l’informazione “vitellone” deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita “bovino adulto”.

(LG-FF)

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