Circolare sull’apprendistato professionalizzante (Legge 133/2008), Novità e Abrogazioni

Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – che riportiamo nel link – vengono forniti chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’ articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – che riportiamo nel link – vengono forniti chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

Secondo il ministero del lavoro, l’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo determinato 8 durata massima 6 anni) finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale.

Nel corso del rapporto di lavoro, all’apprendista deve essere garantita una formazione sul lavoro e l’ acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali inerenti la qualifica che si intende ottenere.
La formazione può essere fatta anche totalmente presso l’azienda.
Importante in questo contratto la figura del tutor aziendale.

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Queste le caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell’ apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato;

d) possibilità di sommare i periodo di apprendistato svolti nell’ ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’ apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata del contratto;

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di u n giustificato motivo.

Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale ( o delle politiche sociali ) fornisce chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’ articolo 23 del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

In particolare la circolare interviene su:
– durata del contratto;
– trasformazione anticipata del rapporto;
– Formazione esclusivamente aziendale;
– Formazione e responsabilità del datore di lavoro;
– Sottoinquadramento e profili retributivi
– Comulabilità dei rapporti di apprendistato.

Al fine di semplificare le procedure, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente:

1. La comunicazione all’amministrazione dei dati dell’apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione ( art. 1 DM 7 ottobre 1999)

2. le informazioni da dare alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione all’ ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt. 21 e 24 del DPR 1668/1956)

3. la visita sanitaria prima dell’assunzione come apprendista (art. 4 legge 25/1955).

La circolare ministeriale precisa che il contratto di apprendistato professionalizzante è stato introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003.

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