Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2006 è pubblicato il Decreto 15 maggio 2006 dellex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.
In attuazione dellarticolo 97 del Decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con il Decreto 15 maggio 2006 dellex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Capo Dipartimento per i trasporti terrestri, ha emanato le nuove norme in materia di circolazione dei ciclomotori.
In particolare, il citato decreto ministeriale, dopo aver identificato gli UMC (Uffici motorizzazione civile) e le imprese di consulenza automobilistiche, specifica le modalità di rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le procedure da seguire in caso di:
– sospensione del ciclomotore dalla circolazione,
– smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del certificato di circolazione,
– aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza dellinteressato.
La disciplina del decreto di cui sopra si applica:
-ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora lintestatario intenda avvalersi della facoltà di cui allarticolo 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogniqualvolta lintestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio di certificato di circolazione e della relativa targa.
In particolare, il citato decreto ministeriale, dopo aver identificato gli UMC (Uffici motorizzazione civile) e le imprese di consulenza automobilistiche, specifica le modalità di rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le procedure da seguire in caso di:
– sospensione del ciclomotore dalla circolazione,
– smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del certificato di circolazione,
– aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della residenza dellinteressato.
La disciplina del decreto di cui sopra si applica:
-ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora lintestatario intenda avvalersi della facoltà di cui allarticolo 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
-ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogniqualvolta lintestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio di certificato di circolazione e della relativa targa.
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