Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010 è pubblicato il Decreto 22 ottobre 2010 del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto relativo alla “Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo”.

Decreto 22 ottobre 2010

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo

Richiamandosi alla legge 28 gennaio 1994,n. e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente il regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l’art. 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice IMDG, lo stesso Comandante Generale del Corpo ha emanato il seguente decreto dirigenziale.

Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG stabilisce che la classificazione dei perossidi organici non indicati nel precedente paragrafo 2.5.3.2.5 deve essere fatta dall’ autorità competente del paese di origine, si è proceduto alla classificazione di un nuovo perossido organico denominato “perossido di acetilacetone”, ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose.
Considerata altresì la necessità di aggiornare le prescrizioni per i perossidi organici classificati con il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008, alla luce dell’ emendamento 34-08 dello stesso codice IMDG che stabilisce l’ inserimento delle disposizioni relative alle “quantità esenti”,
è stato decretato che :
“I prodotti elencati e classificati negli allegati 1,2,3 e 4 al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggio, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli stessi allegati”.

(LG/LP)

Precedente

Prossimo