Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 47/3 del 18 febbraio 2005 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 266/2005 della Commissione del 17 febbraio 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

Il Regolamento(CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’ interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’ applicazione di misure tariffarie o d’ altra natura nel quadro degli scambi di merci. Al fine di garantire l’ applicazione uniforme di tale nomenclatura, si è reso necessario adottare il Regolamento(CE) n. 266/2005 della Commissione – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 47/3 del 18 febbraio 2005 – per classificare le merci di cui all’ allegato del regolamento stesso.
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate n ella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. In questo caso si tratta di calzature per ginnastica ritmica la cui “ suola esterna”, per l’ interpretazione della nomenclatura combinata si intende la parte della calzatura che, all’ uso, si trova a contatto con il suolo. Nella nomenclatura combinata, quindi, le caratteristiche obiettive ( per esempio taglio e materiale ) di tale articolo implicano che il medesimo non può essere utilizzato per scopi diversi dalla ginnastica ritmica.

Fonte: Eur-Lex

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