Classificazione di una miscela contenente metanolo, il parere pubblicato dal Coordinamento per l’applicazione del D.Lgs. 105/15

Pubblicata, nel sito del Ministero dell’ambiente, nella sezione dedicata alle indicazioni fornite dal Coordinamento per l’applicazione del D.Lgs. 105/2015, la risposta al Quesito 19: “Come deve essere considerata, ai fini della normativa Seveso, una miscela che contiene
metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze?”.

Nella sezione Rischio industriale – Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.Lgs. 105/2015) del sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono pubblicate le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all’applicazione del D.Lgs. 105 del 2015.

QUESITI PRESENTATI AL COORDINAMENTO RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL D.LGS.105/2015

Quesito 19:
Come deve essere considerata, ai fini della normativa Seveso, una miscela che contiene
metanolo ed una percentuale definita di altre sostanze?

(…) Sulla base di quanto sopra argomentato:
– Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano contenute sostanze non classificate, la miscela si caratterizza non solo in funzione della percentuale di metanolo ma anche delle altre sostanze presenti: il detentore della sostanza dovrà effettuare opportune valutazioni in modo da classificare correttamente la miscela.
Nel caso non siano evidenziate ulteriori classificazioni di pericolo, si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs 105/15.
– In particolare, nel caso di miscela “metanolo + acqua”, la miscela si caratterizza in funzione della percentuale di metanolo: se la percentuale di metanolo presente è ≥ 10 % deve essere considerata, in base alla nota 2 dell’Allegato 1 al Decreto 105/2015, equivalente al metanolo puro, e pertanto è corretto avvalersi, come sopra specificato, del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/15.
– Nel caso in cui nella miscela “metanolo + altre sostanze” siano invece contenute sostanze con specifiche proprietà intrinseche di pericolo, e quindi classificate, tali miscele devono essere valutate secondo quanto riportato in Allegato I al regolamento 1272/2008.
Per tali miscele, anche nel caso in cui la classificazione determini le stesse categorie di pericolo considerate dal Decreto 105/2015 per la sostanza “metanolo” puro, non si ritiene corretto avvalersi del livello di soglia previsto per la voce 22 della parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/15 anche in considerazione delle possibili diverse caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche che tale miscela può assumere e che la possano rendere maggiormente pericolosa.

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