Classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi: in vigore le modifiche al D.Lgs. 65/2003

E’ entrato in vigore il D.M. 3 aprile 2007 che modifica gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 Giugno 2007 il Decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2007, Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
Il decreto consta di due articoli e di un lungo allegato.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1 di tale decreto Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all’allegato al presente decreto.”
L’articolo 2 prevede poi che Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia’ immesse sul mercato, purche’ conformi alla previgente normativa.
2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all’immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni.
3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.”

AG

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