Codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 127/13 del 15-5-2008 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 423/2008 della Commissione dell’ 8 maggio 2008 che fissa talune modalità del regolamento(CE) n. 1493/1999 del Consiglio che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Poiché il regolamento(CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’ applicazione del regolamento(CE) n. 1493/1999 relativo all’ organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese, la Commissione europea, ai fini di razionalità e chiarezza, ha ritenuto opportuno, con l’ adozione del regolamento(CE) n. 423/2008 dell’ 8 maggio 2008, provvedere alla codificazione del regolamento(CE) del Consiglio del 17 maggio 1999.

Si legge nei “considerando” che il Capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e diversi allegati dello stesso regolamento fissano regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità d’ applicazione che saranno adottate dalla Commissione.

Pertanto, nell’ interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all’ applicazione della normativa comunitaria, è opportuno fare in modo che tutte queste regole siano consolidate in un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Con l’ adozione del nuovo Regolamento(CE) n. 423/2008, viene precisato che :
“Fatte salve le disposizioni generali relative all’ insieme dei prodotti alimentari, la normativa comunitaria in materia di pratiche e di trattamenti enologici è costituita dal capo I del titolo V del regolamento(CE) n. 1493/1999 e dagli allegati dello stesso regolamento, nonché dal presente codice”.
Il presente codice riguarda le modalità d’ applicazione del regolamento(CE) n. 1493/1999 relative in particolare ai prodotti destinati a entrare nel processo di vinificazione (titolo I – Disposizioni relative a talune uve e taluni mosti di uve_), nonché alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati nella Comunità (titoli II – Pratiche e trattamenti enologici- e III – Pratiche enologiche).

Occorre precisare che il presente codice lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. Tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa sui prodotti alimentari.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo