Codice protezione dei dati personali, Decreto 28 febbraio 2007, n.54

Pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 Aprile 2007 il D.Lgs. 54/2007 che identifica le tipologie di dati personali sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili nel perseguimento delle finalita’ di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 Aprile 2007 il D.Lgs. 54/2007

Art. 1. – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20,
comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di
seguito denominato «Codice», identifica le tipologie di dati
sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione
del sistema dell’universita’ e della ricerca, nel perseguimento da
parte di questa amministrazione delle finalita’ di rilevante
interesse pubblico individuate dal Codice e dalle specifiche
previsioni di legge.

Art. 2. – Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, che formano
parte integrante del presente regolamento, identificano i dati
sensibili e giudiziari che sono trattati previa verifica della loro
pertinenza, completezza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’
perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non
avvenga presso l’interessato.
2. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione
individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se
indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in
volta indicati, per il perseguimento delle finalita’ di rilevante
interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, nonche’ degli altri limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari del trattamento, sono ammessi esclusivamente previa verifica
della loro stretta indispensabilita’ nei singoli casi e nel rispetto
dei limiti e con le modalita’ stabiliti dalle disposizioni
legislative che le prevedono.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Nota:
Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosiddetto «Codice», stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi.

Consulta gli allegati al link a fianco

(RMP)

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