Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi: gestione in sicurezza

Nel S.O. n. 3 della Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2006 è pubblicata la Legge 16 novembre 2005, n. 282 concernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

La Convenzione di Vienna del 5 settembre 1997, rientra in quei principi che hanno portato molti Stati alla elaborazione di altre Convenzioni ratificate negli anni ottanta/novanta, come la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), la Convenzione sull’assistenza in casomai incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986) , la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione emendata per la prevenzione dell’inquinamento marino causato dall’immersione di rifiuti e di altri materiali (1994) e altri strumenti internazionali pertinenti.
La Convenzione di Vienna del 5 settembre 1997, riconoscendo le Parti contraenti che l’uso di reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni nucleari generano anche rifiuti radioattivi e riconoscendo, altresì,che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi, stabilisce che gli obiettivi della Convenzione stessa sono, fra gli altri, i seguenti:
-raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa ne del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
-fare in modo che a tutti gli stati della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l’ambiente siano protetti, oggigiorno e in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti, in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell’attuale generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro;
-prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze, nel caso in cui tali incidenti si producessero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza generali della Convenzione, ciascuna parte contraente prende le misure appropriate affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l’ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.
Nel link riportiamo il testo integrale tradotto in lingua italiana della Convenzione, ricordando che il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero dell’edizione francese della presente Raccolta dell’Assemblea federale Svizzera il cui strumento di ratifica è stato depositato il 5 aprile 2000.

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