La Cassazione civile si pronuncia sui presupposti giuridici della trasferta del dipendente
La Cassazione civile Sezione lavoro, con sentenza del 21 marzo 2006 n. 6240, sancisce che il presupposto principale per la configurazione della c.d. trasferta del lavoratore dipendente consiste nella persistenza del legame con l’originaria sede di lavoro, rimanendo irrilevanti la protrazione del suo spostamento per un tempo considerevole e la coincidenza del luogo di contingente espletamento dell’attività lavorativa con quello del successivo definitivo trasferimento.
(AG)
Fonte: www.cortedicassazione.it