La durata dell’incarico, in base a tutti gli accordi, è stata stabilita in un periodo di 3 anni, previsto anche per la figura del RLS Territoriale.
Nelle aziende in cui non siano presenti le RSU la carica dura fino a nuova nomina, su tacito consenso da parte dei lavoratori.
L’accordo con CONFAPI prevede che in caso di dimissioni il RLS può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In caso di non utilizzo della proroga i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitati dalla RSA/RSU.
L’accordo interconfederale del 12 Dicembre 2018 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL (“Patto della Fabbrica”) prevede che, nel caso di decadenza/dimissioni/cambiamento di appartenenza sindacale delle RSU, il RLS eserciti le proprie funzioni sino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi al RLS competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
Su iniziativa dei lavoratori, la carica di RLS può essere revocata con una maggioranza del 50% più 1 degli aventi diritto al voto.