Il RLS può visionare il documento di valutazione dei rischi, le valutazioni di rischi specifici e relative misure di prevenzione e protezione attuate, le schede di sicurezza delle sostanze e delle miscele presenti e/o utilizzate in azienda, la documentazione relativa alle macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro.
La documentazione di cui sopra deve essere messa a disposizione e non può essere negata.
È opportuno che il RLS venga messo a conoscenza degli infortuni che avvengono in azienda, possibilmente nell’immediatezza dei fatti. Buona prassi per il datore di lavoro è anche quella di comunicare i mancati infortuni (“near miss"), se presenti e se censiti. Infatti l’analisi critica di eventi accaduti in azienda permette di mettere in atto azioni preventive volte a evitare nel futuro infortuni veri e propri.
Anche la relazione sulla sorveglianza sanitaria svolta in azienda, che può fornire contributi validi al fine di evitare possibili malattie professionali, deve essere messa a disposizione del RLS