Il D.Lgs. 81/08 definisce l’obbligo di CONSULTAZIONE, senza però fornirne una chiara definizione. Nell’ambito della norma ISO 45001 per consultazione s’intende la “ricerca di pareri prima di prendere decisioni” e ciò implica, quindi, una comunicazione bidirezionale che comprenda il dialogo e gli scambi di consigli o pareri.
Per la Direzione Aziendale non è sempre facile mantenere sotto controllo tutti i problemi di salute e di sicurezza senza il bagaglio di conoscenze dettagliate ed esperienziali che i lavoratori accumulano nell’ambito della propria attività lavorativa. A tal fine è quindi utile che il Datore di Lavoro metta in atto un’efficace consultazione dei lavoratori e del RLS, per fare in modo che gli stessi possano fornire un feedback informato, che l'organizzazione deve prendere in considerazione prima di effettuare le sue scelte. Spesso, però, accade che la consultazione sia sostituita con azioni volte a mettere a disposizione informazioni e documenti quando il lavoro è già concluso, oppure poco prima di rendere le decisioni esecutive.
Un esempio è quello della firma del documento di valutazione dei rischi che rappresenta solo la presa visione dello stesso, ma non attesta la consultazione preventiva del RLS, poiché l’espressione di parere o di consiglio sarebbe dovuta avvenire prima e durante l’effettuazione della valutazione dei rischi, la stesura del piano formativo, della designazione delle figure della sicurezza, etc.
Si ricorda che l’obbligo di prendere decisioni è del Datore di Lavoro e/o dei Dirigenti che ne rispondono anche penalmente, specie se non hanno preso in considerazione le osservazioni del RLS.
La consultazione può avvenire durante la riunione periodica, ma non solo; se questa non è obbligatoria, è comunque importante che il Datore di Lavoro acquisisca il parere del RLS in merito a tutte le azioni messe in atto dalla Direzione Aziendale (valutazione dei rischi, cambi di impianti o procedure, stesura del piano formativo, nomina figure aziendali, …).
È possibile anche prevedere brevi incontri mensili (o con altra periodicità compatibile con la numerosità dei lavoratori e la complessità della realtà produttiva) tra RLS, RSPP e datore di lavoro o suo incaricato per analizzare specifiche situazioni e monitorare i punti inseriti nel piano di miglioramento.
In ogni occasione di consultazione, è buona norma redigere un verbale sia per dare evidenza della consultazione effettuata, sia per tenere traccia di quanto stabilito durante tale consultazione stessa.