Gli RLS hanno retribuite ore di permessi specifiche per l’attività propria (es. sopralluogo negli ambienti di lavoro). Il numero di ore a disposizione è regolamentato generalmente dai CCNL specifici per le varie categorie. Sono escluse dal monte ore previsto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni proprie del RLS quali:
- la consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione delle persone addette al Servizio di prevenzione e protezione, alle attività di gestione delle emergenze e in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- le iniziative di formazione specifiche per il RLS;
- la possibilità di formulare osservazioni in occasione di ispezioni da parte delle autorità competenti;
- la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/08.
Sono normalmente escluse dal monte ore previsto anche le partecipazioni a riunioni sindacali esterne su salute e sicurezza e le partecipazioni a convegni coerenti con la materia.
Quando uno stesso lavoratore riveste il ruolo di componente della RSU e di RLS i permessi per l’espletamento della funzione di RLS risultano in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU.