Competizioni calcistiche: misure per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007 è pubblicata la Legge 4 aprile 2007, n. 41 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007,n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

Divieto di introdurre o esporre striscioni che incitano alla violenza o che contengono ingiurie e minacce. E in caso di violazione, pene detentive da tre mesi a un anno.
E’una delle novità contenute nella legge a aprile 2007,n.41 che converte il decreto legge 8 febbraio 2007,n. 8 varato dal Governo a seguito degli eventi di Catania.
All’interno degli impianti sportivi si potrà utilizzare personale non appartenente alle forze di polizia per il controllo dei titoli di accesso, l’instradamento degli spettatori e la verifica del rispetto del regolamento d’uso delle strutture. Sarà un successivo decreto del Ministero dell’interno a stabilire le norme per la loro formazione e selezione, mentre i club avranno l’obbligo di inviare al Prefetto i nominativi degli steward, per accertare la sussistenza dei requisiti prescritti. Le stesse società sono tenute a rilasciare biglietti gratuiti per minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto.
Le lesioni gravi procurate a un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni sportive sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, quelle gravissime con la detenzione da otto a sedici anni.

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