Composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici

Sul DPR 20 marzo 2002, n.57 il Regolamento di attuazione della relativa direttiva UE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’ 11 aprile 2002 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 recante il ” Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali”. Il Regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all’ allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 che reca ” Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare”. Il Regolamento stabilisce che per ” alimenti dietetici destinati a fini medici speciali” si devono intendere i prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto controllo medico. Tali prodotti sono destinati all’ alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti. Essi sono altresì destinati a pazienti con altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico, né mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari, né con una combinazione di entrambi.La formulazione di tali alimenti dietetici è basata su principi attendibili di medicina e di scienza dell’ alimentazione. Per tali motivi, l’ etichettatura deve corrispondere a indicazioni o diciture obbligatorie, così come indicate all’ art. 4 del regolamento.

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