Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2007 è pubblicata la Circolare 12 ottobre 2007 del Ministro per le politiche europee riguardanti le Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.
La Circolare 12 ottobre 2007 è stata emanata dal Ministro per le politiche europee in collaborazione con il Ministro delleconomia e delle finanze, del Ministro per lo sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale affinché siano adottati comportamenti uniformi dei Ministeri interessati per la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative alle irregolarità o frodi rilevate nellerogazione dei vari fondi comunitari.
La norma richiede quindi che sia compiuta unattività di valutazione, allesito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo definitivo e comunque rivedibile, lesistenza di una irregolarità.
Quindi, prima di procedere alla comunicazione è da ritenere indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata lesistenza dellirregolarità.
Tale valutazione non può che essere compiuta si legge nella Circolare interministeriale dagli organini decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata lipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio ai bilancio comunitario.
La norma richiede quindi che sia compiuta unattività di valutazione, allesito della quale possa ritenersi accertata, ancorché in modo definitivo e comunque rivedibile, lesistenza di una irregolarità.
Quindi, prima di procedere alla comunicazione è da ritenere indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata lesistenza dellirregolarità.
Tale valutazione non può che essere compiuta si legge nella Circolare interministeriale dagli organini decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata lipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio ai bilancio comunitario.
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