Comunitaria: Legge 96/2013 di delegazione europea 2013

La G.U. n. 194 del 20-8-2013 pubblica la legge 96/2013 di delegazione europea 2013 e la legge europea 2013

La G.U. n. 194 del 20-8-2013 pubblica la:
legge 96/2013 “Legge di delegazione europea” 2013
, disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea
– e laLegge europea 2013, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Le 2 Leggi sostituiscono na ex “Legge comunitaria” annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005.

Entrano in vigore il 4 settembre 2013.

A seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all’interno dei due nuovi strumenti normativi.

La legge di delegazione europea consta di 13 articoli ed è corredata da tre allegati.
Gli allegati A e B contengono l’elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie.

Nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Oltre ad una delega generale per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive:
– 2010/75/UE sulle emissioni industriali
– 2012/27/UE sull’efficienza energetica
– 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
– 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

– 2011/95/UE sull’attribuzione della qualifica di rifugiato
– 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale,
– ecc.

In tema “Ambiente”, la Legge 97/2013 (Legge europea 2013) contiene importanti novità ,in particolare agli:
– art. 18 (qualità acque di balneazione)
– 19 (rischi di alluvioni)
– 20 (rifiuti da attività estrattive)
– 21 (pile e accumulatori)
– 22 (RAEE),
– 23 (VIA),
– 24 (acque)
– 25 (danno ambientale, con una riforma notevole agli artt. 299 ss del TUA)
– 26 (caccia)
– 27 (acque e nitrati).

La legge europea consta di 34 articoli.
La legge interviene in numerose materie, fra cui la:
qualità delle acque di balneazione
– valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni,
– smaltimento dei rifiuti
– valutazione dell’impatto ambientale
– l’inquinamento da nitrati

– libertà di circolazione e soggiorno all’interno dell’UE
– pacchetti turistici “tutto compreso”
– la caccia
– l’esame delle domande di asilo
– ecc..

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