Concessione di beni del demanio marittimo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005 è pubblicato l’Accordo 14 luglio 2005 della Conferenza Unificata sull’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU).

La Conferenza Unificata nella seduta del 14 luglio 2005, tenendo presente l’art. 117 della Costituzione che al comma 2, lettera c) riserva alla Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e il comma 3 che comprende il governo del territorio e i porti tra le materie tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni e tenendo altresì presente quanto disposto agli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 rispettivamente riguardanti la concessione d’uso di beni del demanio marittimo e delle zone di mare e il divieto nelle aree protette marine di attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area, ha stipulato l’Accordo fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali sulla disciplina delle concessioni demaniali nelle aree protette marine.
Tale Accordo prevede, fra l’altro, che ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall’art.31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall’art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio economica ivi presenti.
Per quanto riguarda le condizioni preesistenti, l’accordo prevede che ai fini di assicurare la migliore gestione dell’area marina protetta , le regioni e gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, in collaborazione con le competenti Capitanerie di Porto e con i soggetti gestori delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della intesa, alla ricognizione delle autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo