DOCUMENTO DI SINTESI DA RAPPRESENTARE IN SEDE DI COMMISSIONE PARLAMENTARE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO, L’ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) E DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGE.NA.S.)
La sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 si è inserita, com’è ben noto, in una prospettiva politico-istituzionale del tutto peculiare, frutto di un contesto economico, politico e sociale caratterizzato da un’estrema complessità e dalla forte spinta, impressa dal Governo, verso la realizzazione di un’ampia riforma delle politiche di governo, fino alla annunciata riforma della nostra forma di stato e di governo.
Obiettivo della riforma è quello di prevedere una ripartizione delle competenze legislative orientata, secondo le intenzioni del legislatore costituente, a superare le principali criticità dell’attuale assetto di riparto tra Stato e Regioni. Nel testo del Governo, perno del nuovo sistema di riparto tra Stato e Regioni è il superamento della “competenza concorrente” (ex articolo 117, comma terzo, della Costituzione) tra legge statale e legge regionale e il ri-accentramento in capo alla prima di numerose “materie”. La competenza legislativa regionale è definita in via residuale ed estesa ad un ambito di materie “innominate”. A corollario delle potestà esclusive sono previste in capo al legislatore statale numerose “norme generali”, alle quali va attribuito il significato “più alto” che la locuzione può assumere, cioè la valenza di norme a carattere ordinamentale unitario ( la definizione dei Livelli essenziali di assistenza ed il carattere di “assicuratore unico” del SSN) che mantiene indipendenti gli interventi legislativi dello Stato e delle Regioni.
Sotto questo profilo, la tutela della salute rappresenta un caso emblematico. Infatti, l’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva statale di “norme generali per la tutela della salute” può essere condivisa solo se interpretata nella prospettiva sopra indicata e se, accompagnata, al contempo, dalla previsione di un ambito di disciplina regionale riservato. Al riguardo, è sicuramente più lineare la posizione emendativa proposta dalle Regioni, secondo la quale se allo Stato spettano “norme generali per la tutela della salute….”, alle Regioni deve spettare, come competenza propria, “la tutela della salute e l’organizzazione dei servizi sanitari”.
Diversamente, non solo i conflitti di competenza generati dalle materie concorrenti (tra cui la tutela della salute) sarebbero semplicemente “traslati” sulla nuova competenza legislativa esclusiva statale, ma verrebbe compromessa la garanzia per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, la quale richiede sì norme generali per l’impalcatura unitaria del sistema nazionale di sanità, ma altresì la declinazione regionale dei modelli organizzativi.
È sulla base di queste premesse che Stato e Regioni hanno sottoscritto il nuovo Patto per la Salute per il triennio 2014-2016. Il nuovo Patto non potrà prescindere dal contesto politico-istituzionale entro cui si realizzerà, e ciò non solo alla luce della rilevanza che la “tutela della salute” andrà ad assumere nel nuovo quadro costituzionale, ma per effetto degli altri numerosi percorsi di riforma che ci accingiamo ad intraprendere come istituzioni.
Il rinnovato contratto fra Governo e Regioni per la Salute dei cittadini, va collocato in una cornice di sistema anch’essa certa, ben delineata nelle funzioni e nei ruoli di entrambi i livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti istituzionali che operano nel SSN.
In tale direzione va ripensato l’intero sistema di governance della sanità.