Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2007 è pubblicato il Decreto 13 aprile 2007 del Ministro della salute riguardante le Modalità di indicazione della data di scadenza in caratteri Braille sulle confezioni di medicinali. Termine di decorrenza dellobbligo di riportare ad inchiostro la data di scadenza sulle confezioni di medicinali.
Il Decreto del Ministro della salute, acquisita lintesa con l Unione Italiana Ciechi e con le rappresentanze dellindustria farmaceutica e dei farmacisti, definisce le modalità di indicazione della data di scadenza in caratteri Braille sulle confezioni di medicinali.
Su richiesta dellassistito, il farmacista, allatto della dispensazione del medicinale, appone sulla confezione dello stesso letichetta adesiva recante la stampa, in carattere braille e in chiaro, del mese e anno di scadenza, corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione. La distribuzione delle etichette deve essere adeguato al numero complessivo dei farmaci in commercio e idonea a soddisfare con puntualità tutte le possibili richieste. I costi derivanti dallapplicazione della misura, riguardando aspetti relativi alletichettatura dei prodotti, sono a carico delle aziende farmaceutiche. La mancata consegna, senza giustificato motivo, al cliente che ne faccia richiesta, da parte del farmacista, di una confezione non conforme a quanto previsto dal decreto costituisce comportamento contrario alle norme di deontologia professionale del farmacista, perseguibile in sede disciplinare.
Su richiesta dellassistito, il farmacista, allatto della dispensazione del medicinale, appone sulla confezione dello stesso letichetta adesiva recante la stampa, in carattere braille e in chiaro, del mese e anno di scadenza, corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione. La distribuzione delle etichette deve essere adeguato al numero complessivo dei farmaci in commercio e idonea a soddisfare con puntualità tutte le possibili richieste. I costi derivanti dallapplicazione della misura, riguardando aspetti relativi alletichettatura dei prodotti, sono a carico delle aziende farmaceutiche. La mancata consegna, senza giustificato motivo, al cliente che ne faccia richiesta, da parte del farmacista, di una confezione non conforme a quanto previsto dal decreto costituisce comportamento contrario alle norme di deontologia professionale del farmacista, perseguibile in sede disciplinare.
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