Controllo sorgenti radioattive, Decreto 6 febbraio 2007, n.52

Pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 Aprile 2007, il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.52 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile 2007, il DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.52 “ Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane“.

Art. 1. – Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta
attivita’, come definite dall’articolo 2 ed elencate nell’allegato I,
al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto
controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla
restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonche’ le sorgenti
orfane come definite nell’articolo 2.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto:
a) le sorgenti di cui all’allegato I, l’attivita’ delle quali sia
o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella
VII-I dell’allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;
b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del
decreto legislativo di cui alla lettera a);
c) le sorgenti detenute per attivita’ svolte nell’ambito del
Ministero della difesa.
3. Le sorgenti alle quali e’ stata conferita la qualifica di
«sorgente di tipo riconosciuto» ai sensi dell’articolo 26 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono
essere esentate, in relazione all’entita’ del rischio radiologico,
dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente
decreto, qualora l’esenzione sia prevista nel provvedimento di
conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le
modalita’ di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo
articolo 26.

Articoli da 2 a 26 omissis vedi link

(RMP)

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