Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale:
a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.
La Convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri, attraverso ladozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. In particolare, tende ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalità informatica; a dotare i Paesi firmatari della Convenzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati allarea informatica ed a costruire, infine, un efficace regime di cooperazione internazionale.
La Convenzione, articolata in quattro capitoli (definizioni, misure da adottare a livello nazionale in tema di diritto sostanziale e processuale, cooperazione internazionale, clausole finali), è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio dEuropa.
(LG-FF)