La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 7 ottobre scorso nel procedimento C-224/09 ha posto un punto fermo in materia di nomina dei coordinatori in materia di sicurezza dichiarando illegittima l’esenzione dall’obbligo di nomina degli stessi nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.
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In tal modo la Comunità Europea ha dichiarato fuori legge (europea) l’articolo 90 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2009 perché consente di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori nel caso di lavori privati non soggetti al permesso di costruire.
Sull’argomento pubblichiamo:
– articolo dell’Avv. Rolando Dubini
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(Pa-Ro)