Coperture dure: criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 208/21 del 12-8-2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/607/CE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure.

Ai sensi del regolamento(CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 marzo 2010.

Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato si è reso necessario modificare la denominazione e la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, la cui validità è stata stabilita per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione, e sostituendo, pertanto,la decisione 2002/272/CE.

Con l’adozione della presente decisione, il gruppo di prodotti “coperture dure” comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiamo rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglie, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.

Come previsto dall’articolo 2 della presente Decisione:
“Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE)n. 1980/2000 i prodotti che rientrano nel gruppo di “coperture dure” soddisfano i criteri di cui all’allegato della presente decisione”.
Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti “coperture dure” presentate decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi su criteri istituiti sulla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

E’ opportuno precisare, che se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE – che è abrogata -, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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