Corte Costituzionale, 23 marzo 2018, n. 58 – Incostituzionale privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva trascurando le esigenze di diritti quali la tutela della salute e della vita stessa.
E’ costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo che privilegia in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).
Fonte: Olympus.uniurb
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