È quanto ha deciso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Molise, nel testo della recente sentenza n. 48/2013, applicando, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale, i precetti indicati dal legislatore all’articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2007 (come modificato dall’art. 3 comma 54 della finanziaria 2008), dirimendo la vicenda che ha visto convenuto in giudizio un responsabile finanziario di un comune molisano che aveva provveduto a liquidare il compenso a un soggetto esterno, non avendo preventivamente verificato la pubblicazione dell’incarico sulla pagina istituzionale dell’amministrazione comunale.
E nei fatti oggetto del giudizio in esame, al momento del pagamento, sulla home page del comune non vi era alcuna traccia del provvedimento di incarico.
La disposizione impone che le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
La norma, poi, prevede che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o di consulenza costituisca illecito disciplinare e determini la responsabilità erariale del dirigente preposto al pagamento.