Non vi è quindi una tutela ad ampio spettro ma ve ne è una specifica e peculiare nei contenuti, emergente dalla modulazione di un ridotto numero di doveri (utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto) e di facoltà (in tema di sorveglianza sanitaria e di formazione).”
Ha poi affermato che “poiché a redigere il POS sono tenuti, in forza dell’art. 96, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, é a tale nozione che occorre guardare; ovvero all’art. 2 lett. b) d.lgs, n. 81/2008, per il quale datore di lavoro é “il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (non potendo per definizione venire in considerazione nell’ambito di cui ci si occupa il “titolare del rapporto di lavoro”). Pertanto, se è vero che il titolare dell’impresa familiare non è per ciò stesso datore di lavoro, ciò non significa che una simile figura non sia rintracciabile tra i componenti dell’impresa familiare (titolare o meno); i fattori costitutivi (poteri decisionali e di spesa) saranno la guida per l’accertamento (e pertanto va decisamente respinta la tesi, avanzata in dottrina, secondo la quale tenuta a redigere il POS sarebbe sempre l’impresa familiare “nel suo insieme”‘).
Vale ribadire che la tutela prevenzionistica non presuppone l’indefettibile presenza di un rapporto di lavoro subordinato (questa Corte ha ritenuto beneficiario della tutela anche colui che svolge il lavoro per mero favore: Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273; senza dimenticare la copiosa giurisprudenza concernente i terzi estranei all’impresa: da ultimo cfr. Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014 – dep. 15/10/2014, Cinque, Rv. 260947); quel che rileva é la relazione di fatto che si instaura tra chi gestisce il rischio derivante dal lavoro e chi ad esso vi é esposto.”