Corte di Cassazione: dispositivi di protezione disattivati, lavoratore e parte datoriale corresponsabili

La Suprema Corte nella Sentenza n. 10465/15 del 21 maggio 2015 si è espressa sulle responsabilità in caso di dispositivi di protezione disattivati per prassi dai lavoratori e mancata vigilanza del datore di lavoro.

La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 10465/15 del 21 maggio 2015 ha affermato che “compete al lavoratore l’allegazione dell’omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. Ciò in quanto l’art.2087 cc, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v. ex plurimis,Cass. 29 gennaio 2013 n. 2038).”

La Suprema Corte ha precisato inoltre che “con apprezzamento del tutto congruo e coerente con i principi affermati da questa Corte, i giudici del gravame sono pervenuti alla configurazione di una quota di responsabilità a carico della parte datoriale nella misura del 40%, sul duplice rilievo: a) dell’omissione di controllo da parte della società, mediante personale addetto alla vigilanza (peraltro presente al momento del verificarsi dell’evento infortunistico), in ordine al funzionamento del meccanismo di blocco delle grate, che per prassi, veniva disattivato dai lavoratori; b) della mancata predisposizione di dispositivi di spegnimento della macchina ad ogni movimento della grata.”

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