Corte di Cassazione: il coordinatore ha il compito di vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza da parte delle imprese che collaborano all’opera

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9158 del 2 marzo 2015 ha affermato che “le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori.”

La Corte di Cassazione in questa sentenza si è espressa in merito alle funzioni e ai compiti del coordinatore della sicurezza, affermando che “in base all’originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l’obbligo di <> (lett. a) e quello dì <> (lett. b). I compiti di questa figura professionale sono stati ridefiniti dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, applicabile ratione temporis al caso in esame, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell’art. 5 originario, attribuendo al coordinatore per l’esecuzione del lavori i compiti di <> (e non più <>) l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 (lett. a) e quello di <>. II coordinatore per la sicurezza è, pertanto, titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 D.Lgs. 1999/528 (ora sostituito dall’art.92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Tale posizione di garanzia gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.”

In conclusione: “va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori (v, in tal senso Sezione IV, 14 giugno 2011, n. 32142, Goggi, rv. 251177).
Va, pertanto, chiarito che la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 D.Lgs. n.528 del 1999 (ora art. 92 del citato d.lvo 81/2008), che comprendono anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni dì pericolo grave ed imminente.”

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