Corte di Cassazione: Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione del dipendente

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la Sentenza n. 1918 del 3 febbraio 2015 ha affermato che il datore di lavoro, in caso di lesioni al dipendente, è tenuto a risarcire il danno morale se non ha fornito al lavoratore un’adeguata informazione e istruzione antinfortunistica e se non ha predisposto un adeguato servizio di vigilanza e di intervento.

La Corte di Cassazione con questa sentenza ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui “in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro (ai sensi dell’art. 2087 c.c.), non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c.(così Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184 ma vedi anche Cass. 7 novembre 2007, n. 23162, Cass. 17 marzo 2009, n. 6454, Cass. 6 agosto 2014 n. 17693) per poi derivarne, in relazione anche solo alla violazione del dovere di vigilanza accertata dalla Corte di merito, la configurabilità di una responsabilità del soggetto datore per inadempimento dell’obbligo di sicurezza.”

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